LEGGI
E NORMATIVE ITALIANE
Legge
n. 149 del 28 marzo 2001 Legge n. 476 del 31 dicembre 1998
LEGGE
SULLE ADOZIONI ATTUALMENTE IN VIGORE
Legge
n. 149 del 28 marzo 2001
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art.
1
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito
denominata «legge n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore
ad una famiglia».
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita
dalla seguente: «Princìpi generali».
3. L’articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito
della propria famiglia. 2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del
genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo
all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine
a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.onibili,
i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l’abbandono e di consentire
al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono
altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento
e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare,
organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le
famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione
minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni
senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla
crescita e all’eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla
presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato
nell’ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di
etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale
del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento».
TITOLO
II
AFFIDAMENTO
DEL MINORE
Art.
2
1. All’articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti
parole: «Titolo I-bis. Dell’affidamento del minore».
2. L’articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento,
l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui al comma 1,
è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare
o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia
sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente
risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore
a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo
familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l’affidamento può essere
disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all’articolo
1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il
31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia
possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate
da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla
base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono
gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti
dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente
il rispetto dei medesimi».
Art.
3
1. L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare
e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X
del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà
dei genitori o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza
del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina
del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria
attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l’esercizio della
potestà, le comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici
o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni
a tale esercizio».
Art.
4
1. L’articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. – 1. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l’assenso dei genitori esercenti la potestà
o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere
indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi
dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità
attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato
il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma
di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo
di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per
i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi
dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità
del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento,
deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni
del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza
ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull’andamento del programma
di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione
delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere
indicato il periodo di presumibile durata dell’affidamento che deve essere
rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia
d’origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi
ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione
dell’affidamento rechi pregiudizio al minore.
5. L’affidamento familiare cessa con provvedimento della
stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando
sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia
d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione
di esso rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto,
ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio
sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per
i minorenni l’adozione di ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità
di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».
Art.
5
1. L’articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere
al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto
delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia
ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed
osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 316 del codice civile.
In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale
in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con
le autorità sanitarie. L’affidatario deve essere sentito nei procedimenti
civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi
al minore affidato.
2. Il servizio sociale, nell’ambito delle proprie competenze,
su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge
opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia
di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre
strutture del territorio e dell’opera delle associazioni familiari eventualmente
indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare
o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato».
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi
bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore
della famiglia affidataria».
TITOLO
III
DELL’ADOZIONE
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
6
1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 6. – 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da
almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto
luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci
di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto
e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al
comma 1 può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto
in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di
tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità
e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati,
qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione
derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di
età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore
a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi
dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi
un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche
con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione
l’avere già adottato un fratello dell’adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione
di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate».
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici
anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire,
nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere
economico, eventualmente anche mediante misure di sostegno alla formazione
e all’inserimento sociale, fino all’età di diciotto anni degli adottati».
Art.
7
1. L’articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. – 1. L’adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in
stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici,
non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso,
che deve essere manifestato anche quando il minore compia l’età predetta
nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato
sino alla pronuncia definitiva dell’adozione.
3. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha un’età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento».
Capo
II
DELLA
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art.
8
1. L’articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 8. – 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata
la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale
da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza
di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano
le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare
ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti
di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi
sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall’inizio
con l’assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti,
di cui al comma 2 dell’articolo 10».
Art.
9
1. L’articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. – 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni
di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità
debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità
di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni,
assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati
presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici
o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni
di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione
informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti
di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere
a ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale
periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni. L’omissione della segnalazione può comportare
l’inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l’incapacità
all’ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione
deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia
parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore
a sei mesi. L’omissione della segnalazione può comportare la decadenza
dalla potestà sul figlio a norma dell’articolo 330 del codice civile e
l’apertura della procedura di adottabilità».
Art.
10
1. L’articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice
da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all’articolo 9, comma 2, provvede
all’immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono
del minore. Dispone immediatamente, all’occorrenza, tramite i servizi
sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in cui
ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All’atto dell’apertura del procedimento, sono avvertiti
i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano
rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente
del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa
della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano.
Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli
accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche
istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti
nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all’affidamento
preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o
una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori
sul minore, la sospensione dell’esercizio delle funzioni del tutore e
la nomina di un tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui
al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i
minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare
o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale
provvede in camera di consiglio con l’intervento del pubblico ministero,
sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici
e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al
pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile».
Art.
11
1. All’articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo
le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti:
«che abbiano rapporti significativi con il minore».
Art.
12
1. All’articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le
parole «ai sensi del secondo comma dell’articolo 10» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi del comma 3 dell’articolo 10».
Art.
13
1. L’articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. – 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della
dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando
da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che
la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso
la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore
a un anno. 2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti
perché adottino le iniziative opportune».
Art.
14
1. L’articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:«Art.
15. – 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli
articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo
8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per
i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli
12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
b) l’audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato
il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non
disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 12 sono
rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza,
sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell’istituto
di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso
cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere,
parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione
della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, al
tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei
termini di cui all’articolo 17».
Art.
15
1. L’articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. – 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista
nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti
per la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo
a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero,
ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell’articolo 12, nonché
al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni
adotta i provvedimenti opportuni nell’interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art.
16
1. L’articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti
possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello, sezione per i
minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite
le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento,
pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza
è notificata d’ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi
di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell’articolo 360 del codice
di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso
articolo.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso deve
essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi».
Art.
17
1. L’articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. – 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità
è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su
apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo
a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta
definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni».
Art.
18
1. L’articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art.
21. – 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse
del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all’articolo
8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2 dell’articolo
15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l’affidamento preadottivo,
lo stato di adottabilità non può essere revocato».
Capo
III
DELL’AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
Art.
19
1. L’articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. – 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda
al tribunale per i minorenni, specificando l’eventuale disponibilità ad
adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali
per i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i
tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata
possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere
comunicati d’ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione
e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono
essere fornite, se richieste, notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i
requisiti di cui all’articolo 6, dispone l’esecuzione delle adeguate indagini
di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti
locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella
istruttoria alle domande dirette all’adozione di minori di età superiore
a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate
e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità
di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine
entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una
sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate,
sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente
in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio,
sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa
ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l’affidamento
preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia
compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all’affidamento
alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare
i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l’affidamento di uno solo di più fratelli, tutti
in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L’ordinanza
è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento
di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci
giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
cui all’articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell’affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e
dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di accertate difficoltà,
convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza,
se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all’origine
delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico
e sociale».
Art.
20
1. L’articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per
i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore
o di coloro che esercitano la vigilanza di cui all’articolo 22, comma
8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale
per i minorenni, in camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono
essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed al presentatore dell’istanza
di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore
di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento,
gli affidatari, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza
o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore
dell’istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone
la revoca dell’affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere
entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all’articolo 18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta
gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo
10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Capo
IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art.
21
1. L’articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato
di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti,
il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore,
in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero,
il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo
e, senza altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con sentenza
in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all’adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi
che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli
anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell’interesse del minore il termine di cui al comma
1 può essere prorogato di un anno, d’ufficio o su domanda dei coniugi
affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può
essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti
di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene
separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore,
qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull’adozione è comunicata al
pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l’affidamento
preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell’articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».
Art.
22
1. L’articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art.
26. – 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo
all’adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta
impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d’appello
da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore.
La Corte d’appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto
opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d’ufficio alle
parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello è ammesso ricorso
per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell’articolo
360 del codice di procedura civile.
3. L’udienza di discussione dell’appello e del ricorso
per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito
dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l’adozione, divenuta definitiva,
è immediatamente trascritta nel registro di cui all’articolo 18 e comunicata
all’ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell’atto di
nascita dell’adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell’impugnazione
deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza
al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell’adozione si producono dal momento della
definitività della sentenza».
Art.
23
1. All’articolo 27, secondo comma, della legge n. 184,
le parole «ai sensi dell’articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle
seguenti «ai sensi dell’articolo 25, comma 5».
Art.
24
1. L’articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 28. – 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed
i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono
più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all’adottato
deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con
l’esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità
del minore e dell’annotazione di cui all’articolo 26, comma 4.
3. L’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe
e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio
debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti
o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria. Non è necessaria l’autorizzazione
qualora la richiesta provenga dall’ufficiale di stato civile, per verificare
se sussistano impedimenti matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici
possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà
dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se
sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l’informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del
minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di
una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i
presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per
la salute del minore.
5. L’adottato, raggiunta l’età di venticinque anni, può
accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei
propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età,
se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L’istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo
di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all’audizione delle
persone di cui ritenga opportuno l’ascolto; assume tutte le informazioni
di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l’accesso
alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all’equilibrio
psico-fisico del richiedente. Definita l’istruttoria, il tribunale per
i minorenni autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.
7. L’accesso alle informazioni non è consentito se l’adottato
non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora
anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere
nominato, o abbia manifestato il consenso all’adozione a condizione di
rimanere anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’autorizzazione
non è richiesta per l’adottato maggiore di età quando i genitori adottivi
sono deceduti o divenuti irreperibili».
TITOLO
IV
DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Capo I
DELL’ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art.
25
1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 44. – 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono
le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino
al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il
minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche
adottivo dell’altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre
e di madre; soppressa
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento
preadottivo.
2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita
anche in presenza di figli legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1
l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere
tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età
dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro
che egli intende adottare».
Art.
26
1. L’articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 45. – 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall’articolo
44 si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando che abbia compiuto
il quattordicesimo anno di età.
2. Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere
personalmente sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in
considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto gli anni
quattordici, l’adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito
il suo legale rappresentante.
4. Quando l’adozione deve essere disposta nel caso previsto
dall’articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante
dell’adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non
può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa
delle sue condizioni di minorazione».
Art.
27
1. L’articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 47. – 1. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza
che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l’adottante
quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso
e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza
dell’altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l’adozione.
3. Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti
dal momento della morte dell’adottante».
Art.
28
1. L’articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:«Art.
49. – 1. L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo
al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione
della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del
codice civile.
2. L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine
stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione
dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni».
Capo
II
DELLE
FORME DELL’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art.
29
1. La lettera a) del terzo comma dell’articolo 57 della
legge n. 184 è sostituita dalla seguente: «a) l’idoneità affettiva e la
capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica,
la salute, l’ambiente familiare degli adottanti;».
TITOLO
V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art.
30
1. L’articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art.
313. - (Provvedimento del tribunale) – Il tribunale, in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura,
provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d’appello,
che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art.
31
1. L’articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:«Art.
314. - (Pubblicità) – La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione
è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il
decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi
non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice
dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di
stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta
ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza
che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene
opportuni».
TITOLO
VI
NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art.
32
1. All’articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole:
«può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti:
«deve essere sentito».
2. All’articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le
parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle
seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento».
3. All’articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le
parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione
della loro capacità di discernimento,».
Art.
33
1. All’articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le
parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell’articolo 9» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 9».
Art.
34
1. L’articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio
che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale
per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti
ai sensi dell’articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio
di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad
un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici
o privati che omettono di trasmettere semestralmente alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa
i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».
Art.
35
1. Il primo comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente: «Chiunque, in violazione delle norme di legge
in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore,
ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, è punito
con la reclusione da uno a tre anni».
2. Il sesto comma dell’articolo 71 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente: «Chiunque svolga opera di mediazione al fine
di realizzare l’affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione
fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.»
Art.
36
1. Il primo comma dell’articolo 73 della legge n. 184 è
sostituito dal seguente: «Chiunque essendone a conoscenza in ragione del
proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore
nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire
2.000.000».
Art.
37
1. All’articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore
o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All’articolo 333, primo comma, del codice civile, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’allontanamento del genitore
o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. All’articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine,
il seguente comma: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello
Stato nei casi previsti dalla legge».
Art.
38
1. L’articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
«Art. 80. – 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata
dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni
previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore
dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo
6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53,
si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici
in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi
per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno
alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in
affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità
e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».
Art.
39
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro
della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge,
al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite
e la rispondenza all’interesse del minore, in particolare per quanto attiene
all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 5,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 6 della
presente legge.
Art.
40
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita,
entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore,
anche con l’apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il
Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione nazionale e internazionale,
con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito
del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili
all’adozione in relazione ai casi di cui all’articolo 44 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall’articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete
di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente
aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate
le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche
per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza
e la riservatezza dei dati.
4. Dall’attuazione del presente articolo non debbono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art.
41
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Legge
n. 476 del 31 dicembre 1998
Art.
1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare
la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata
"Convenzione".
Art.
2
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere
dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 46 della Convenzione
medesima.
Art.
3
Il Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184,
è sostituito dal seguente:
Capo I
Dell'adozione di minori stranieri
Art. 29 - L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente
ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, di seguito denominata "Convenzione", a norma
delle disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 29-bis - Le persone residenti in Italia, che si trovano
nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un
minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità
al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e
chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Nel caso
di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni
del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in
mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Il tribunale
per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto
di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità
ai servizi degli enti locali.
I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli
o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende
sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative
procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei
confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti
autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione
con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale,
familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente
sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a
farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere
in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di
accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione
da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività
svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma
4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità.
Art. 30 - Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione
di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione,
anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni
approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato
attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della
procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla
comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni
per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il
minore da adottare. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della
relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione
di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione,
all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter. Qualora il decreto di
idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute
che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale
per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla
Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3. Il decreto di idoneità
ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla
corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura
civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 31 - Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto
il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura
di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter.
Nelle situazioni considerate dall'articolo 44, primo comma, lettera a),
il tribunale per i minorenni può autorizzare gli aspiranti adottanti,
valutate le loro personalità, ad effettuare direttamente le attività previste
alle lettere b), d), e), f) ed h) del comma 3 del presente articolo.
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare
la procedura di adozione:
a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e
sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità
del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso
intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione,
unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata,
affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli
aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro
tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia
accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti
il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue
esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie
riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della
proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare
e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti
all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera,
da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette
l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività
dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti
può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica
o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza
delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con
la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere
all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo
e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva
la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale
per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento
dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente
del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i
coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della
documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale
per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si
adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri
adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale
attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore
in Italia su richiesta degli adottanti;
n) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro,
ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel
caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino,
nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo
non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo
39-quater;
o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi
per l'espletamento della procedura di adozione.
Art. 32 - La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti
gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato,
dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne
autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia. La dichiarazione
di cui al comma 1 non è ammessa:
a) quando dalla documentazione trasmessa dall'autorità
del Paese straniero non emerge la situazione di abbandono del minore e
la constatazione dell'impossibilità di affidamento o di adozione nello
Stato di origine;
b) qualora nel Paese straniero l'adozione non determini
per l'adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo e la cessazione
dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia di origine, a meno
che i genitori naturali abbiano espressamente consentito al prodursi di
tali effetti. Anche quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero
non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine,
la stessa può essere convertita in una adozione che produca tale effetto,
se il tribunale per i minorenni la riconosce conforme alla Convenzione.
Solo in caso di riconoscimento di tale conformità, è ordinata la trascrizione.
Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza,
con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione.
Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione
ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di
ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
Art. 33 - Fatte salve le ordinarie disposizioni relative
all'ingresso nello Stato per fini familiari, turistici, di studio e di
cura, non è consentito l'ingresso nello Stato a minori che non sono muniti
di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 ovvero che non
sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado.
È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori
stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione,
al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa
autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38. Coloro che hanno
accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso
in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese
d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla
Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore
per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici,
calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo
18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere
oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al
presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del
minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera
segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore
nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al
tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore
si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo
nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora
ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione
affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda
ai sensi dell'articolo 34.
Art. 34 - Il minore che ha fatto ingresso nel territorio
dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di
affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti
i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Dal
momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta
integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli
enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono
gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono
al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando
le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi. Il minore adottato
acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento
di adozione nei registri dello stato civile.
Art. 35 - L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento
italiano gli effetti di cui all'articolo 27. Qualora l'adozione sia stata
pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia,
il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorità che ha pronunciato
l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali
previste dall'articolo 4 della Convenzione. Il tribunale accerta inoltre
che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano
nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione
al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di
conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione
del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Qualora
l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il
tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera
come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali
che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati
in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata
del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore
nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza
nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del
minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone
la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche
prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca
e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In
tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere
il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni
12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito
ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo,
tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
Competente per la pronuncia dei provvedimenti è il tribunale per i minorenni
del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel
momento dell'ingresso del minore in Italia.
Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque
essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in
possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella
dichiarazione di idoneità;
c) non è possibile la conversione in adozione produttiva
degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati
tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è
manifestato contrario al suo interesse.
Art. 36 - L'adozione internazionale dei minori provenienti
da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della
Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con
le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.
L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati
in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali,
possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero
o il consenso dei genitori naturali ad una adozione che determini per
il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio legittimo degli
adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia
d'origine;
b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità
previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate
con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente
autorizzato;
c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto
di idoneità;
d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo
39, comma 1, lettera h). Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale
per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di
tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede
a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e). L'adozione pronunciata
dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini
italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato
continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno
due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento
del tribunale per i minorenni, purché conforme ai princípi della Convenzione.
Art. 37 - Successivamente all'adozione, la Commissione
di cui all'articolo 38 può comunicare ai genitori adottivi, eventualmente
tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza
per lo stato di salute dell'adottato. Il tribunale per i minorenni che
ha emesso i provvedimenti indicati dagli articoli 35 e 36 e la Commissione
conservano le informazioni acquisite sull'origine del minore, sull'identità
dei suoi genitori naturali e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia di origine. Per quanto concerne l'accesso alle altre informazioni
valgono le disposizioni vigenti in tema di adozione di minori italiani.
Art. 37-bis - Al minore straniero che si trova nello Stato
in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38 - Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione
è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per le adozioni internazionali.
La Commissione è composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanità;
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il presidente
dura in carica due anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento
adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei
componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza
in carica. A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica
dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.
Art. 39 - La Commissione per le adozioni internazionali:
a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali
degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini
dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;
b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia
di adozione internazionale;
c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo
39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo
verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi
di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente
legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento
all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis;
d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli
enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze
nei Paesi stranieri;
e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle
procedure di adozione internazionale;
f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano
nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;
g) promuove iniziative di formazione per quanti operino
o intendano operare nel campo dell'adozione;
h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore
straniero adottato o affidato a scopo di adozione;
i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni
della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione
stessa;
l) per le attività di informazione e formazione, collabora
anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter. La decisione
dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità
di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su
istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego,
la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio,
agli incombenti di cui all'articolo 31. La Commissione attua incontri
periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare
le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi
attuativi dei princípi della Convenzione. La Commissione presenta al Presidente
del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione
biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della
attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali
anche con Paesi non aderenti alla stessa.
Art. 39-bis - Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano nell'ambito delle loro competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado
di svolgere i compiti previsti dalla presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi
che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire
livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e
convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento
fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione
internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter
e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione
della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo
31, comma 3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2
sono istituiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione
dei princípi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative
relative ai servizi per l'adozione internazionale.
Art. 39-ter - Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista
dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione
e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità
morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale,
giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che
abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno
una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture
personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile
assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento
della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni
nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le
discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei
diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione
allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative,
e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale
nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale.
Art. 39-quater Fermo restando quanto previsto in altre
disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore
in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo
6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore
adottato ha superato i sei anni di età;
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6,
secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977,
sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza
nello Stato straniero richiesto per l'adozione".
Art.
4
Nell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184".
Art.
5
All'articolo 40 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:
"Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno
ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo
comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto
riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti
autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente
legge".
All'articolo 41 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto
il seguente comma:
"Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in
Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi
che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console
dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente
autorizzato".
Art.
6
Dopo l'articolo 72 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è
inserito il seguente:
"Art. 72-bis - Chiunque svolga per conto di terzi pratiche
inerenti all'adozione di minori stranieri senza avere previamente ottenuto
l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), è punito
con la pena della reclusione fino a un anno o con la multa da uno a dieci
milioni di lire. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da due a sei milioni di lire per i legali rappresentanti ed i responsabili
di associazioni o di agenzie che trattano le pratiche di cui al comma
1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 36, comma 4, coloro che,
per l'adozione di minori stranieri, si avvalgono dell'opera di associazioni,
organizzazioni, enti o persone non autorizzati nelle forme di legge sono
puniti con le pene di cui al comma 1 diminuite di un terzo".
Art.
7
Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità, è data attuazione
alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione
della Commissione per le adozioni internazionali, anche per quanto concerne
il contingente di personale e le relative qualifiche. Con il medesimo
regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione,
i suoi contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo
ed ogni altra modalità operativa relativa agli enti autorizzati di cui
all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3 della presente legge. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresì
l'invio da parte della Commissione per le adozioni internazionali di proprio
personale in missione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari
all'estero. La Commissione è costituita nei tre mesi successivi all'emanazione
del regolamento di cui al comma 1.
Art.
8
Le dichiarazioni di idoneità all'adozione ed i provvedimenti
di adozione e di affidamento preadottivo, pronunziati in data anteriore
a quella di entrata in vigore della Convenzione, conservano piena efficacia.
Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelle inoltrate successivamente continuano ad essere esaminate
e trattate secondo le disposizioni di natura procedimentale anteriori,
sino alla avvenuta costituzione della Commissione per le adozioni internazionali
e alla pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati. Le disposizioni
di attuazione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993,
contenute nell'articolo 3 della presente legge, hanno efficacia a partire
dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa.
Art.
9
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 13.200 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,
per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e, per 2.000 milioni di lire, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme di cui al comma 1
confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, con esclusione della quota di minori entrate
pari a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge
4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge,
nonché dall'articolo 4 della presente legge. 3. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 dicembre 1998
SCALFARO
D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli Affari esteri
Turco, Ministro per la solidarietà sociale
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